Il contributo in questione analizza la giurisprudenza ICSID in riferimento all’art. 52 comma 1 lettera “d” della convenzione ICSID. Ai sensi di questa disposizione un lodo arbitrale emesso da corte arbitrale, costituita nell’ambito dell’ICSID, può essere cancellato da un Collegio ad hoc, nel caso si sia manifestata una grave infrazione della normativa processuale fondamentale. Tali Collegi ad hoc interpretano quest’articolo in maniera piuttosto restrittiva e fino al giorno d’oggi, per la succitata motivazione, non si registra nessuna cancellazione da parte di alcun Collegio ad hoc di alcun referto arbitrale emesso da corte arbitrale, costituita nell’ambito dell’ICSID. Da quanto esposto emerge che affinché il promotore possa invocare questa motivazione presso il Collegio ad hoc deve essersi verificata una grave violazione del diritto di essere sentiti nel processo arbitrale.
Matthias Scherer, socio, LALIVE (Ginevra). L’autore desidera ringraziare il dott. Guillaume Aréou ed il dott. George Walker, tirocinanti presso LALIVE per l’assistenza prestata per la redazione dell’articolo.